Il contributo straordinario, da determinare con decreto dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e da variare, salvo revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, verra' liquidato con le stesse modalita' e condizioni stabilite con l'atto 5 agosto 1965, approvato con decreto interministeriale 18 ottobre 1965, n. 3413, stipulato in esecuzione dello articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960.

Testo vigente dal 25 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;561~art2 · fonte del testo