Il contributo accordato a norma della presente legge, come quello accordato in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, sostituisce quello concedibile per le opere indicate al precedente articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, articolo non ulteriormente applicabile per il potenziamento degli impianti fissi del tronco Barra-Torre Annunziata

Testo vigente dal 25 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;561~art3 · fonte del testo