Il contributo accordato a norma della presente legge, come quello accordato in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, sostituisce quello concedibile per le opere indicate al precedente articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, articolo non ulteriormente applicabile per il potenziamento degli impianti fissi del tronco Barra-Torre Annunziata
Testo vigente dal 25 luglio 1967
