Controllo delle partecipazioni bancarie

Art. 3 — Inottemperanza agli obblighi di comunicazione

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Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonche' delle societa' e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), e' elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni. La Banca d'Italia, allorche' accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, puo' disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle societa' ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle societa' ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114~art3 · fonte su Normattiva