Art. unico
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In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti - anche in eventuale deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia - per la concessione al dipendente personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed economico sono ad ogni effetto convalidate, sempreche' le delibere stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione delle autorita' di vigilanza. Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e gli enti ospedalieri.
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 22 dicembre 2008
