Allo scadere della convenzione, lo Stato provvedera' alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cedera' inoltre in proprieta' al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sara' determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonche' della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.

Testo vigente dal 18 febbraio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-02-02;38~art6 · fonte del testo