Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 3 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")

Il Consorzio degli enti locali sovventori si obbliga a cedere ed a trasferire in proprieta' dello Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'Istituto stesso, elencati nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art3 · fonte su Normattiva