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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 586 parole tolte, 22 parole aggiunte in 17 capoversi.

Convenzione tolto: modificativa di quella stipulata alla data del 2 febbraio 1926 con la Societa' italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.

tolto: Premesso:

tolto: che con convenzione in data 2 febbraio 1926, approvata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo dello stesso anno, la Societa' italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, per la durata di anni 10 a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 10.200.000 aumentato diL. 2.600.000 con l'entrata in servizio sulla linea celere dell'Egitto, di cui al primo paragrafo dell'art. 1 di detta convenzione, della nave di nuova costruzione indicata all'art. 3 della convenzione medesima;

tolto: che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo medesimo, la durata della suddetta convenzione 2 febbraio 1926, fu prorogata di un anno, restando percio' stabilita in anni undici a cominciare dal 1° gennaio 1926;

tolto: riconosciuta l'opportunita', per le mutate condizioni della economia nazionale e per i nuovi orientamenti dei traffici marittimi di dare una nuova sistemazione alle linee per il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, e di istituire una linea per l'Egeo;

tolto: fra il tenente generale di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni;

tolto: ed il gr. uff. Umberto Brocca, consigliere di amministrazione e direttore generale della Societa' italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, in nome e per conto della Societa' stessa in virtu' di regolare mandato, e' stato concordato e stipulato quanto segue:

tolto: Alla convenzione 2 febbraio 1926, stipulata con la Societa' italiana di servizi marittimi per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, sono portate le modificazioni di cui agli articoli sementi:

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: Art. 1.

tolto: L'art. 1 della convenzione 2 febbraio 1926 e' sostituito dal seguente:

tolto: «La Societa' italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

tolto: «1. Linea celere d'Egitto. - Genova - Napoli - Siracusa - Alessandria e ritorno, con approdo facoltativo a Marsiglia; 44 (quarantaquattro) viaggi all'anno; periodicita': settimanale; velocita' normale di esercizio: miglia 17,50.

tolto: «2. Linea circolare A. - Genova - Napoli - Catania - Alessandria - Beirut - Tripoli - Costantinopoli - Napoli - Marsiglia - Genova; periodicita': ogni due settimane; velocita' normale di esercizio: miglia 11 nel tratto Genova - Alessandria e miglia 10 nel rimanente percorso.

tolto: «3. Linea circolare 13. - Genova - Napoli - Messina o Catania - Costantinopoli - Beirut - Alessandria - Napoli - Genova; periodicita': ogni due settimane; velocita' normale di esercizio: miglia 11 nel tratto Alessandria - Genova e miglia 10 nel rimanente percorso.

tolto: «4. Linea postale Tirreno-Danubio. - Genova - Napoli - Catania - Costantinopoli - Sulina' - Galatz - Braila - Sulina' -Costantinopoli - Napoli - Marsiglia - Genova, con facolta' di sostituire gli approdi di Sulina' e del Danubio con prolungamento a scali del Mar Nero, purche' non si verifichi complessivamente una minore percorrenza annua; periodicita': ogni due settimane; velocita' normale di esercizio: miglia 10.

tolto: «5. Linea postale commerciale Tirreno-Mar Nero. - Genova - Napoli - Messina o Catania - Costantinopoli - Odessa - Batum - Costantinopoli - Napoli - Genova; periodicita': ogni 4 settimane; velocita' normale di esercizio: miglia 9-10.

tolto: «6. Linea postale commerciale Tirreno-Egeo. - Genova-Napoli - Messina o Catania - Pireo - Salonicco - Smirne - Candia (oppure Candia - Smirne - Salonicco - Pireo) Napoli - Genova; periodicita': ogni 4 settimane; velocita' normale di esercizio: miglia 9».aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;100~art1 · fonte del testo

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