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Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', istituite a sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, e' elevato dal 5 o dal 5,50 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile 1971.

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-19;367~art1 · fonte del testo