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A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 e' istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche applicheranno nella misura massima dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 o del 5,50 per cento nonche' su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta ai medesimi tassi del 5 o del 5,50 per cento. Il diritto di contingenza da applicarsi dalla sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, e' stabilito nella misura dello 0,25 per cento annuo. Il diritto di contingenza verra' corrisposto dai mutuatari per la residua durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralita', a partire da quella scadente il 30 giugno 1971, e verra' commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente. Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potra' pertanto essere revocato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario. Il diritto di contingenza verra' applicato nelle stesse misure e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 od al 5,50 per cento.

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-05-19;367~art2 · fonte del testo