Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e' preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il Comitato di cui al precedente comma e' presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed e' composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e, fino ad un massimo di tre, da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte. Per il coordinamento fra le iniziative di altri Ministeri e quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale viene di volta in volta integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero da' preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo. Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attivita' del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il Comitato direzionale provvede inoltre:

  • a)ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;
  • b)ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvati dal CIPES.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art10 · fonte su Normattiva