Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 11 — Istituto agronomico per l'oltremare

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Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarra' anche dell'istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art11 · fonte su Normattiva