Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 14 — Iniziative del Dipartimento
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Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge il Dipartimento:
- a)provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei Paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento puo' acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che e' versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;
- b)sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;
- c)concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a cio' incaricati;
- d)promuove e sovvenziona, su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti Paesi;
- e)invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;
- f)cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i Paesi interessati, lo impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine puo' avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei a sensi dell'articolo 37, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attivita' dei volontari e ne tutela il lavoro;
- g)favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con universita', enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti Paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, od anche in altri Paesi nei quali funzionano adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facolta' di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;
- h)favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa e' a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;
- i)concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attivita' nel campo della cooperazione all'uopo concordate;
- l)cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e - ove del caso - l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamita', carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessita';
- m)cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attivita' del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;
- n)promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
