Art. 16 — Convenzioni
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Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento puo' stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalita' giuridica, con universita', con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato articolo 15; nonche' con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneita' sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, in relazione all'articolo 14, lettera f). Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula. Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma puo' essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facolta' di recesso - che la relativa convenzione deve prevedere - la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute. Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale non e' applicabile il disposto di cui all'art. 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
