Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 17 — Personale addetto al Dipartimento
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Il personale addetto al Dipartimento e' costituito da:
- a)personale del Ministero degli affari esteri (tabella B);
- b)magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unita';
- c)personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione: di fuori ruolo o di comandato, nei limiti di un contingente di 25 unita', modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;
- d)esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di quindici unita', con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente della esperienza da essi effettivamente acquisita. Il relativo trattamento economico e' determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera f);
- e)personale che, al momento della entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;
- f)esperti nominati - qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici - con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di quindici unita', per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico e' determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello. Il personale di cui alla precedente lettera e) puo' essere inquadrato a domanda - anche in soprannumero - nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalita' verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra. Le spese relative al personale di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, ivi comprese quelle attinenti all'indennita' per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge. Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
