Art. 27 — Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto
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Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 18 e' equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero e' valutato con la maggiorazione di un terzo. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali. Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
