Art. 29 — Congedo e spese di viaggio
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Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario e' aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 28. Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro. Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto e' acquisito dopo diciotto mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
