Art. 3 — Presidenza e compiti del CIPES
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Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo Presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro della previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanita', si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il CIPES:
- a)formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorita' per aree geografiche, Paesi, settori e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;
- b)verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;
- c)approva, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sara' predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovra' contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e che sara' allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso. Tale relazione, non appena approvata dal CIPES, verra' inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
