Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 38 — Diritti dei volontari
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Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:
- a)al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- b)ad un'indennita' di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a) e di quello di cui all'articolo 40;
- c)al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;
- d)alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge. Quando l'indennita' di cui alla precedente lettera b) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa e' dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento. La disposizione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo e' applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
