Art. 39 — Doveri dei volontari
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I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza - accertate nelle debite forme - ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza. Il Ministero degli affari esteri puo' inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:
- a)quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attivita', o la riducano tanto da non essere piu' in grado di servirsi della loro opera;
- b)quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento di essa.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
