Art. 6 — Crediti finanziari
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Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' sostituito dal seguente: "Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati". Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' sostituito dal seguente: "In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
