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E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

  • a)dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;
  • b)dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in ragione di meta' per il settore pubblico e meta' per quello privato, ed assicurando in, ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;
  • c)dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni (designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281), due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia. Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art7 · fonte su Normattiva