Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 8 — Attività e compiti del Comitato consultivo

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Il Comitato consultivo e' costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinera' le modalita' di funzionamento del Comitato stesso. I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti, dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo. Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione. Il Comitato consultivo e' convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno. Il Comitato ha i seguenti compiti:

  • 1)esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;
  • 2)raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;
  • 3)si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame, nella materia di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art8 · fonte su Normattiva