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Il Ministro per gli affari esteri presenta annualmente al Parlamento; unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente legge, inquadrata in un'informativa generale sulla collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprensiva delle forme di intervento contemplate nel secondo comma dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
