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Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 5, lettere a) ed f), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

  • a)personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;
  • b)personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'articolo 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Al personale suindicato puo' essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera e) dell'articolo 5.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art11 · fonte su Normattiva