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Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'articolo 14 e' tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignita' del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile al nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese che lo ospita. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. Detto personale dipende dal capo della rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza. Il capo della rappresentanza vigila altresi' sulla attivita' a sul comportamento nel Paese ospitante del personale italiano autorizzato, ai sensi degli articoli 13 e 14, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle dipendenze del Paese predetto, o degli enti e organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art12 · fonte su Normattiva