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Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, puo' autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'articolo 11, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi. Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, e' attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno e' riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conservera' altresi' il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'articolo 11, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo, internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entita' a quelle suindicate.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
