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Salvo il caso contemplato nell'articolo 13, il personale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 non puo' percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Ministero degli affari esteri, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorche' il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario. Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorche' autorizzata dal Ministero, e' computata in detrazione del trattamento corrisposto.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
