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Il Ministero degli affari esteri puo' svolgere, direttamente od a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 9, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare presso i Paesi in via di sviluppo. I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, societa' a partecipazione statale, societa' ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art16 · fonte del testo