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[1]Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della valutazione nella partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, un attestato sulla durata del servizio all'estero, sulle mansioni ivi esercitate e sulla qualificazione di "ottimo", o "buono", o "normale" del servizio prestato. Con regolamento da emanare in attuazione della presente legge verranno specificati i benefici attribuiti ai fini suindicati, sentito il parere del Comitato consultivo misto:

[2]Il servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia assunti con contratto di diritto privato e' considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art17 · fonte su Normattiva