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Il personale indicato, nell'articolo 11, lettera a), puo' essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigilanti, nonche' gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme. Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto e' messo a disposizione del Ministero degli affari esteri - Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo - con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello per gli affari esteri; per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione al predetto Servizio e' disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per il tesoro. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennita' integrativa speciale, delle indennita' inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio. Le amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al capo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri. Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non puo' essere inferiore a tre mesi, ne' superiore a quattro anni. Il personale civile di ruolo e' posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo e' posto in soprannumero all'organico con il 1 gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art18 · fonte su Normattiva