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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale e' introdotta di diritto la facolta' di collocamento a disposizione, ai sensi del precedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono altresi', compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a tre anni personale medico e tecnico, da essi autorizzato a prestare attivita' in Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare docenti delle universita' italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata di 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facolta' di studi di cui alla lettera c) dell'articolo 5.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art19 · fonte su Normattiva