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Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 11, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennita' di servizio all'estero, costituita:
- a)dall'indennita-base di cui all'allegata tabella A;
- b)da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale suindicato spetta anche una indennita' di prima sistemazione pari a una mensilita' dell'indennita' di servizio all'estero, sempreche' la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio e' di durata inferiore, l'indennita' predetta e' ridotta alla meta'. Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
- 1)articolo 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;
- 2)articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;
- 3)articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;
- 4)articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;
- 5)articolo 208, sull'indennizzo per danni;
- 6)articolo 209, sulle modalita' di pagamento delle competenze e conguagli;
- 7)articolo 211, sull'assistenza sanitaria.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
