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Al personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera a) spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario e' aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 21. Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata tabella B. Il dipendente che sia destinato a prestare servizio in uno o piu' Paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico. Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalita' di cui alla tabella B. Il diritto e' acquisito dopo diciotto mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima. La tabella B surrichiamata puo' essere revisionata con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
