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Il personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera a), puo' essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalita' di cui all'articolo 1, dall'amministrazione od ente di appartenenza, d'intesa col Ministero degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. A detto personale e' corrisposta dal Ministero degli affari esteri un'indennita' pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 21 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per se', nei limiti ed alle condizioni di cui alla tabella B.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
