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Il contingente del personale di cui all'articolo 11, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella medesima forma e' stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennita' di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 21. Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'articolo 11, lettera a). Il personale suddetto e' iscritto, a carico del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - gestite dai competenti istituti previdenziali. I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicuratori dal Ministero degli affari: esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Con apposita convenzione da stipulare con l'istituto nazionale delle assicurazioni, il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonche' di una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o - in mancanza di essi - ad altra persona designata dal dipendente a contratto.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
