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Il contratto di cui all'articolo 24 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:
- a)il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;
- b)il godimento di ferie annuali retribuite;
- c)la corresponsione di una indennita' di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 21;
- d)la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennita' di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato. Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
