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Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di eta' non inferiore ai venti anni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie, oltre che di una adeguata formazione e di idoneita' fisica, assumono contrattualmente - prescindendo da fini di lucro o di carriera - un impegno di lavoro in Paesi in via di sviluppo per la durata di almeno due anni per l'esercizio di attivita' dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

  • a)con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;
  • b)con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;
  • c)con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere. Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalita' di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 30.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art26 · fonte su Normattiva