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Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

  • 1)il programma di cooperazione tecnica nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;
  • 2)il trattamento economico, che deve essere conforme allo spirito e alle finalita' del volontariato e adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante;
  • 3)il godimento di ferie annuali retribuite che non possono superare la durata di 45 giorni nel biennio per i volontari di cui all'articolo 33;
  • 4)il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte. Per i volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 tali trattamenti previdenziali devono essere assicurati con la iscrizione alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - gestite dai competenti istituti previdenziali e con la stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e dell'indennita' previsti nell'ultimo comma dell'articolo 24. Ai suddetti rapporti assicurativi si applica il disposto del quinto e sesto comma del citato articolo 24.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art27 · fonte su Normattiva