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In via eccezionale quando le condizioni di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 27 siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione del trattamento economico puo' essere assunto dallo Stato italiano con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Nelle medesime forme puo' essere autorizzata l'assunzione a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26, le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 27, n. 4), per i casi di malattia, infortunio o morte, quando secondo la legislazione locale ed in base all'impegno di lavoro non abbiano diritto a prestazioni equivalenti. Il Ministero degli affari esteri puo' assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
