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La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 27 presso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri. A tal fine il Servizio deve verificare la conformita' del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 27, nonche' la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti prescritti nell'articolo 26. Per quanto riguarda la formazione, le modalita' d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui al successivo articolo. Copia del contratto registrato e' trasmessa dal Ministero degli affari esteri alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 32.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
