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Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica possono ottenere il riconoscimento di idoneita' con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una speciale sezione del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o enti indicati nella lettera c) dell'articolo 3 ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al Comitato, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento di idoneita' agli enti, associazioni ed organismi di cui sopra puo' essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalita' di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri. Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 9, agli enti, associazioni ed organismi suindicati possono essere concessi, a sensi dell'articolo 5, lettera i), sentito il parere della sezione speciale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, contributi per l'informazione, la formazione, l'addestramento, la selezione, l'impiego dei volontari e per la erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento. Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, associazioni ed organismi di cui al primo comma prevedono interventi pluriennali con l'impiego esclusivo o prevalente di volontari in servizio civile, puo' essere accordato, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, un contributo fino al cinquanta per cento del costo complessivo del programma.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art30 · fonte su Normattiva