Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. Leggi il testo vigente →
Coloro ai quali sia riconosciuto, con la registrazione di cui all'articolo 29, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto:
- a)al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti del contingente stabilito con decreto di cui al primo comma dell'articolo 18. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- b)ad una indennita' di reinserimento pari a lire 20.000 per ogni mese di servizio prestato, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 500.000, escluso il caso previsto nella precedente lettera a) e quello previsto nell'articolo 33. La misura dell'indennita' ed il limite massimo complessivo di essa possono essere variati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Quando l'indennita' suddetta non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa e' dovuta interamente o parzialmente dallo Stato italiano. In tal caso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri provvede mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto. I volontari in servizio civile che beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 33 hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
