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I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale devono denunziare l'inizio della loro attivita' di lavoro e comunicarne la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 29. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono ((dai diritti previsti nell'art. 31)) e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 33 e 34; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza. Il Ministero degli affari esteri puo' inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:
- a)quando amministrazioni od organismi, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attivita' o la riducano tanto da non essere piu' in grado di servirsi della loro opera;
- b)quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento di essa. Si applica ai volontari in servizio civile il disposto dell'articolo 17.
Testo in vigore dal 7 marzo 1972 al 1 marzo 1979
