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I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'articolo 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'articolo 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa. La definitiva dispensa dal servizio militare e' equiparata, agli effetti previsti dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art33 · fonte su Normattiva