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Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del competente Servizio del Ministero degli affari esteri, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 29. Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 36, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art34 · fonte del testo