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Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale e' stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Ministero degli affari esteri, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria. Durante il periodo di sospensione dell'attivita' scolastica che ecceda la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 27, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, per il compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 33, a compiti di cooperazione tecnica adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorita' presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art35 · fonte del testo