Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. Leggi il testo vigente →
Il numero complessivo dei rinvii e' determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per gli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
