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Limitatamente all'esercizio finanziario 1971, lo stanziamento di 2 miliardi e 440 milioni previsti dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, e' elevato a 2 miliardi e 940 milioni. Al maggiore onere di 500 milioni si provvede con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art38 · fonte su Normattiva