Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. Leggi il testo vigente →
Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, puo' anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilita' finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:
- a)delle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;
- b)della necessita' di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;
- c)dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione tecnica. Il Comitato puo' inoltre formulare pareri e proposte in ordine:
- 1)all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;
- 2)a lince di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;
- 3)al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;
- 4)ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica, sulla quale il Ministro per gli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso. Il Comitato puo' infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti Paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
