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Salvo quanto disposto nell'articolo 38, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo 1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, n. 465, della legge 8 novembre 1966, n. 1033, della legge 21 aprile 1969, n. 168, e della legge 19 febbraio 1970, n. 75, nonche' ogni altra disposizione in materia di cooperazione tecnica contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Fino a quando non saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme emanate in esecuzione delle leggi di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
